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LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N° 37

COMPITI ASSOCIATIVI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE CATEGORIE PROTETTE

(B. U. 12 APRILE 2000, N° 15)

ART. 1
(FINALITA')

1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che l'Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), L'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS), l'Unione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

 

ART. 2
(NOMINE)

1. Gli enti strumentali della regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui all'articolo 1 la nomina di un rappresentante.

2. L'UNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio, l'ANMIL nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro, l'ANMIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile, l'ENS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo, l'UIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

 

ART. 3
(CONVENZIONI)

1. Gli enti strumentali della regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento dei compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

 

ART. 4
(DICHIARAZIONE D'URGENZA)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 


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